In accordo con quanto previsto dall'Art. 42 del Decreto legislativo n. 33/2013


Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi  straordinari  e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente.

  1.  Le pubbliche  amministrazioni  che adottano provvedimenti contingibili e urgenti  e  in  generale  provvedimenti  di  carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie  costituite in base alla legge 24  febbraio  1992,  n.  225,  o  a  provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:

a) i provvedimenti adottati,  con  la  indicazione  espressa  delle norme di legge eventualmente derogate  e  dei  motivi  della  deroga, nonché   l'indicazione   di   eventuali   atti   amministrativi o giurisdizionali intervenuti;

b) i termini temporali eventualmente fissati  per  l'esercizio  dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;

c)  il  costo  previsto  degli  interventi  e  il  costo  effettivo sostenuto dall'amministrazione;

d) le particolari forme  di  partecipazione  degli  interessati  ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.

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